Ricorso ex art. 127 Costituzione del Presidente del Consiglio dei
ministri  (c.f.  80188230587)  rappresentato  e  difeso   per   legge
dall'Avvocatura Generale dello Stato (c.f. 80124030587), presso i cui
uffici domicilia in Roma, via dei Portoghesi n. 12,  manifestando  la
volonta'   di   ricevere   le   comunicazioni    all'indirizzo    PEC
ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it nei confronti di Regione  Autonoma
Friuli Venezia Giulia a Statuto speciale, in persona  del  Presidente
pro tempore, per la dichiarazione  di  illegittimita'  costituzionale
dell'art. 10, comma 15, della  legge  della  Regione  Friuli  Venezia
Giulia n. 44 del 28 dicembre 2017, pubblicata nel  BUR  n.  l  del  5
gennaio 2018, recante la «Legge collegata alla  manovra  di  bilancio
2018-2020», giusta delibera del Consiglio  dei  ministri  in  data  6
marzo 2018. 
    Con la legge regionale n. 44 del 28  dicembre  2017  indicata  in
epigrafe, che consta di 11 articoli, la Regione Friuli Venezia Giulia
a Statuto speciale ha dettato le disposizioni collegate alla  manovra
di bilancio per il triennio 2018-2020. 
    E' avviso del Governo che, con la norma denunciata  in  epigrafe,
la Regione Friuli Venezia Giulia a Statuto  speciale  abbia  ecceduto
dalla   propria   competenza   in    violazione    della    normativa
costituzionale, come si confida di dimostrare nei seguenti 
 
                               Motivi 
 
    L'art. 10, comma 15, della legge Regione Friuli Venezia Giulia n.
44 del 28 dicembre 2017 viola gli articoli 51, 97  e  117,  comma  2,
lettera l), della Costituzione. 
    1.1. L'art. 10, rubricato «funzione pubblica», prevede che  «Fino
al 30 giugno 2019, nei Comuni della Regione fino a 3.000 abitanti, le
funzioni di cui all'art.  97  del  decreto  legislativo  n.  267/2000
possono essere assicurate da un dipendente di categoria D in possesso
del titolo  di  studio  previsto  per  l'accesso  alla  qualifica  di
segretario comunale a livello nazionale». 
    La funzione di segretario comunale e provinciale costituisce  una
figura infungibile che deve rispondere ai ben  determinati  requisiti
stabiliti dalla legislazione nazionale. 
    L'art. 97  del  decreto  legislativo  18  agosto  2000,  n.  267,
contenente il «Testo unico delle leggi  sull'ordinamento  degli  enti
locali, e' inserito nel capo  II  intitolato  «Segretari  comunali  e
provinciali»,  e'  richiamato  espressamente  dalla  norma  regionale
impugnata e disciplina il ruolo e le funzioni del segretario comunale
e provinciale, disponendo, al comma l, che «Il comune e la  provincia
hanno un segretario titolare dipendente dall'Agenzia autonoma per  la
gestione dell'albo dei  segretari  comunali  e  provinciali,  di  cui
all'art. 102 e iscritto all'albo di cui all'art. 98.». 
    I compiti che svolge sono indicati al comma 2, precisando che «Il
segretario comunale e provinciale svolge compiti di collaborazione  e
funzioni di assistenza giuridico-amministrativa nei  confronti  degli
organi   dell'ente   in   ordine   alla    conformita'    dell'azione
amministrativa alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti;  al  comma
3, che «Il sindaco e il presidente della provincia, ove si  avvalgano
della facolta' prevista dal comma l dell'art. 108, contestualmente al
provvedimento di nomina del direttore generale disciplinano,  secondo
l'ordinamento dell'ente e nel rispetto dei loro distinti ed  autonomi
ruoli, i rapporti tra il segretario ed il  direttore  generale.»;  al
comma 4,  che  «Il  segretario  sovrintende  allo  svolgimento  delle
funzioni dei dirigenti e ne coordina  l'attivita',  salvo  quando  ai
sensi e per gli effetti del comma l dell'art. 108  il  sindaco  e  il
presidente della provincia abbiano nominato il direttore generale. Il
segretario inoltre: 
      a) partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza
alle  riunioni  del  consiglio  e  della  giunta   e   ne   cura   la
verbalizzazione; 
      b) esprime il parere di cui all'art. 49, in relazione alle  sue
competenze, nel  caso  in  cui  l'ente  non  abbia  responsabili  dei
servizi; 
      c) roga, su richiesta dell'ente, i contratti nei  quali  l'ente
e'  parte  e  autentica  scritture  private   ed   atti   unilaterali
nell'interesse dell'ente; 
      d) esercita ogni altra funzione attribuitagli dallo  statuto  o
dai regolamenti, o conferitagli dal sindaco o  dal  presidente  della
provincia; 
      e) esercita le  funzioni  di  direttore  generale  nell'ipotesi
prevista dall'art. 108 comma 4. 
    Inoltre, il  regolamento  sull'ordinamento  degli  uffici  e  dei
servizi,  puo'  prevedere  un  vicesegretario   per   coadiuvare   il
segretario e sostituirlo nei casi di vacanza, assenza  o  impedimento
(comma 5). 
    In particolare, poi,  il  successivo  comma  6  prevede  che  «il
rapporto  di  lavoro  dei  segretari  comunali   e   provinciali   e'
disciplinato  dai  contratti  collettivi   ai   sensi   del   decreto
legislativo 3 febbraio 1993, n. 29,  e  successive  modificazioni  ed
integrazioni.». 
    Dal quadro delineato dalla normativa statale richiamata  risulta,
quindi, evidente la violazione da parte della norma regionale di  cui
all'art. 10, comma 15, citato della  potesta'  legislativa  esclusiva
statale in materia di ordinamento  civile  con  riferimento  all'art.
117, comma 2, lettera l), citato. 
    L'art. 10, comma 15, si  limita,  infatti,  a  prevedere  che  le
funzioni delineate dal citato art.  97  del  decreto  legislativo  n.
267/2000 possano essere assicurate da «un dipendente di  categoria  D
in  possesso  del  titolo  di  studio  previsto  per  l'accesso  alla
qualifica di segretario comunale», omettendo  completamente,  invece,
ogni ulteriore riferimento a quanto previsto e prescritto dalla norma
statale  stessa,  peraltro,  richiamata  espressamente  dalla   norma
regionale de qua. 
    La norma statale, l'art. 97 citato,  prevede,  fra  l'altro,  che
debba  essere  «dipendente  dall'Agenzia  autonoma  per  la  gestione
dell'albo dei segretari comunali e provinciali, di cui all'art. 102 e
iscritto all'albo di cui all'art. 98».  (1) 
    L'art.  10,  comma  15,  citato  incide,  pertanto,   su   ambiti
riconducibili alla competenza esclusiva del  legislatore  statale  in
materia  di  ordinamento  civile  e  interferisce  con  la   relativa
disciplina positiva. 
    Secondo la giurisprudenza  costituzionale  ormai  consolidata,  a
seguito dell'intervenuta privatizzazione del rapporto di lavoro  alle
dipendenze delle pubbliche amministrazioni, che interessa,  altresi',
il personale delle Regioni, la materia e' regolata dalla legge  dello
Stato e, in virtu' del rinvio da essa operato,  dalla  contrattazione
collettiva (sentenza n. 286 del 2013). 
    La disciplina  del  rapporto  di  lavoro  alle  dipendenze  delle
pubbliche amministrazioni,  ivi  comprese  le  Regioni,  e',  quindi,
«rimessa alla competenza legislativa statale  di  cui  all'art.  117,
secondo comma,  lettera  l),  Cost.,  in  quanto  riconducibile  alla
materia «ordinamento civile», (da ultimo, sentenze  n.  160/17  e  n.
234/17). 
    1.2. L'art. 10, comma 15, della legge regionale n.  44/17  citato
viola anche l'art. 97 della Costituzione e, percio',  i  principi  di
ragionevolezza    di    buon    andamento    e    di    imparzialita'
dell'Amministrazione pubblica non  solo  perche',  come  si  e'  gia'
osservato nel  precedente  paragrafo,  prevede  che  le  funzioni  di
segretario comunale siano svolte da «un dipendente di categoria D  in
possesso del titolo di studio previsto per  l'accesso  alla qualifica
di segretario comunale» senza rispettare le  richiamate  prescrizioni
di cui al disposto dell'art. 97 del decreto legislativo  n.  267/2000
citato, ma anche perche' puo' comportare richieste emulative da parte
di altre Regioni e far sorgere correlate  aspettative  da  parte  del
corrispondente personale. 
    Come sottolineato dalla dottrina in sede di commento dell'art. 97
della Costituzione, c'e' uno stretto rapporto  tra  il  principio  di
legalita'  e l'imparzialita'  dell'Amministrazione   pubblica   cosi'
com'e', appunto, specificata dall'art. 97 stesso. Tali principi sono,
poi, a loro volta strettamente correlati al principio di  uguaglianza
nell'accesso ai pubblici uffici sancito dal primo comma dell'art.  51
della  Costituzione,  che,  se   costituisce,   da   un   lato,   una
specificazione  del  principio  di  uguaglianza,  dall'altro,  e'  il
tassello che  completa  il  mosaico  complessivamente  disegnato  dal
principio  di  legalita'  e  dall'imparzialita'  dell'Amministrazione
pubblica. 

(1) L'art.  98  prevede  che:  "1.  L'albo  nazionale  dei  segretari
    comunali e provinciali, al  quale  si  accede  per  concorso,  e'
    articolato in sezioni regionali. 2. Il numero  complessivo  degli
    iscritti all'albo non puo' essere superiore al numero dei  comuni
    e  delle  province  ridotto  del  numero  delle  sedi  unificate,
    maggiorato di una  percentuale  determinata  ogni  due  anni  dal
    Consiglio di amministrazione dell'Agenzia di cui all'art.  102  e
    funzionale all'esigenza di garantire una adeguata opportunita' di
    scelta da parte dei sindaci e dei presidenti di provincia.  3.  l
    comuni possono stipulare convenzioni per l'ufficio di  segretario
    comunale  comunicandone  l'avvenuta  costituzione  alla   Sezione
    regionale dell'Agenzia. Tali convenzioni possono essere stipulate
    anche  tra  comune  e  provincia  e  tra   province.   (324)   4.
    L'iscrizione    all'albo    e'    subordinata     al     possesso
    dell'abilitazione  concessa  dalla  Scuola   superiore   per   la
    formazione e la specializzazione  dei  dirigenti  della  pubblica
    amministrazione locale ovvero dalla sezione autonoma della Scuola
    superiore dell'amministrazione dell'interno. 5. Al relativo corso
    si accede mediante concorso nazionale a cui possono partecipare i
    laureati in  giurisprudenza.  scienze  politiche,  economia."  Il
    successivo art. 99, al comma l, prevede, appunto, che  la  nomina
    del segretario comunale  debba  avvenire  "scegliendolo  tra  gli
    iscritti all'albo di cui all'art. 98."